11 Maggio 2018 - Newsletter Registro Imprese di Ferrara
Manuale bilanci 2018 - adempimenti start up innovative
Campagna bilanci 2018: pubblicato il Manuale Operativo Unioncamere
E' stata pubblicata la versione 2018 del Manuale Operativo Unioncamere per il deposito bilanci al Registro delle imprese. La guida descrive le modalità di compilazione e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018. La novità più rilevante riguarda l'utilizzo della nuova tassonomia "2017-07-06". Per la redazione dei documenti di bilancio si invita ad attenersi a quanto riportato nel Manuale.
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Adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative
Si ricorda che l’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto precisi adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle start-up innovative:
In partcolare, il comma 15 del medesimo articolo stabilisce che “entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio”, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese”.
Il modello di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegato ad apposita pratica telematica (modulo S2) e non potrà essere allegato alla pratica di deposito bilancio da presentare preventivamente.
In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 dell’art. 25, l’ufficio provvederà ad avviare la procedura di cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale delle start-up innovative.
Si precisa che, qualora tra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, siano state rilevanti le spese in ricerca e sviluppo (punto 1 lettera h del comma 2 dell’art. 25) le stesse dovranno risultare dal bilancio e dovranno essere descritte in nota integrativa. Si ricorda, altresì, che la start-up innovativa “non distribuisce e non ha distribuito utili” (comma 2 lettera e) e che “a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chisura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro” (comma 2 lettera d).
Inoltre, il comma 14 del medesimo articolo, stabilisce che le informazioni di cui comma 12, già indicate nella domanda di iscrizione alla sezione speciale, dovranno essere aggiornate entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese; a partire dal secondo adempimento, l'aggiornamento deve essere effettuato entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno immediatamente successivo alla scadenza dell'anno di iscrizione alla sezione speciale.
I due adempimenti possono essere effettuati, purchè nei termini, con un'unica pratica telematica.
Le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al Registro Imprese, compreso il deposito del bilancio di esercizio.
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