Regole di origine non preferenziale (normale)
Per stabile l'origine (=MADE IN) di un prodotto bisogna innanzi tutto individuare la regola (o le regole) applicabile e quindi verificare se il processo produttivo la rispetta.
Ci sono due criteri di base che determinano l'origine non preferenziale di un prodotto:
1° criterio: prodotti interamente ottenuti in un UNICO Paese o territorio
Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 1) che recita: la merce è totalmente italiana, o .... (altro Stato dell'UE) essendo stata fabbricata o prodotta da .....
Sono quei prodotti "100% Made in ...", ovvero prodotti primari nel loro stato naturale, i loro derivati, o prodotti industriali ottenuti con il solo impiego di fattori produttivi originari al 100% dello stesso Paese:
- i prodotti minerali estratti nel Paese oppure dal suolo o dal sottosuolo marino dove il Paese esercita diritti esclusivi di sfruttamento;
- i prodotti del regno vegetale raccolti nel Paese;
- gli animali vivi, nati ed allevati nel Paese, i loro derivati e i prodotti della caccia praticata nel Paese;
- i prodotti della pesca praticata nel Paese oppure da navi battenti bandiera del Paese
(es. i pesci catturati da una nave battente bandiera italiana sono di origine italiana a prescindere dalla zona di pesca); - le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina battenti bandiera di quel Paese, utilizzando prodotti della pesca o altri prodotti estratti dal mare originari di tale paese
(es. l'origine del pasce lavorato e congelato a bordo è legata alla bandiera della nave officina che lo ha pescato e lavorato, a prescindere dalla zona di pesca); - i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, raccolti nel Paese destinati al recupero delle materie prime;
- le merci ottenute utilizzando esclusivamente i prodotti primari, elencati in precedenza, interamente ottenuti nel Paese.
Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione nell'Articolo 31 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)
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2° criterio: ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 2) che recita: la merce ha subito in Italia, o in altro Paese dell'UE, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo
Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari nell'UE.
Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.
In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere:
- sostanziale, cioè
→ ha come risultato un prodotto NUOVO, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva (in pratica, deve avere come conseguenza un cambio di voce doganale nella classificazione del bene, cioè devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale) oppure
→ rappresenta una fase importante del processo di fabbricazione. - economicamente giustificata → deve esserci un aumento di valore
- effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo
Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione negli articoli 32 e 33 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015) |
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Da sapere
Lavorazioni che non fanno mai acquisire l'origine (non sostanziali):
- le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- la somma di due o più operazioni tra quelle sopra elencate;
Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013) e Articolo 34 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)
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Ma quali sono le lavorazioni sostanziali?
Per ALCUNI prodotti, le lavorazioni sostanziali sono quelle elencate nell'allegato 22-01, secondo la classificazione doganale.
Se non sono presenti regole primarie associate alla voce doganale (4 cifre) o al capitolo (2 cifre) allora si può far riferimento la regola residuale del capitolo. |
Per gli ALTRI prodotti, che non sono menzionati nell'allegato 22-01 è possibile fare riferimento alle cosiddette "regole di lista", anche se attualmente NON sono aggiornate, consultabili sul sito TAXUD »
E' comunque possibile ricorrere ad un criterio residuale, previsto dal Codice Doganale: il Paese o Territorio di origine delle merci è quello di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del loro valore.
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