Certificati d'Origine - Regole per l'attribuzione dell'origine
Concetto di Origine
La definizione del concetto di origine è importante nella pratica del commercio internazionale, perchè da essa dipende il trattamento doganale e fiscale delle merci.
Il concetto di origine a fini doganali non deve confondersi con la "provenienza" delle merci, ma è legata a regole precise.
A fini doganali, si distinguono merci di origine "non preferenziale" o "normale" e merci di origine "preferenziale"
L'origine normale
All'origine normale, che è la regola di riferimento per il rilascio dei certificati di origine, non sono collegati trattamenti tariffari agevolati.
Secondo le regole dell'origine "normale", la merce è originaria di un Paese se:
- vi è stata interamente ottenuta
- vi ha subito l'ultima trasformazione sostanziale
Tuttavia, per alcuni prodotti industriali e tessili, si applicano regole specifiche più restrittive.
Riferimenti normativi
Regolamento CEE 2913/92 del 12-10-1992
Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario. Pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, N. L 302
Regolamento CE 450/2008 del 23-04-2008
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato). Pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2008, N. L 145.
Per i prodotti tessili ed i prodotti industriali della sezione XI della nomenclatura combinata
Regolamento CEE 2454/93 del 2-07-1993
Regolamento della Commissione che fissa alcune disposizioni d’applicazione del Regolamento CEE 2913/92. Pubblicato nella G.U.C.E. 11 ottobre 1993, N. L 253.
Allegati 9 e 10 del Regolamento CEE 2454/93 (tessili e loro manufatti)
Allegato 11 del Regolamento CEE 2454/93 (altri manufatti della sezione XI)
L'origine preferenziale
L'origine preferenziale si applica a quei prodotti per cui l'Unione Europea ha siglato accordi di libero scambio con Paesi terzi, in virtù dei quali vengono concessi trattamenti tariffari agevolati (riduzione o esenzione daziaria).
L'origine preferenziale segue le regole previste dai diversi accordi stretti con i Paesi associati all'UE e varia da prodotto a prodotto e da accordo ad accordo.
Attualmente vigono per l'Unione Europea i seguenti accordi:
- E.F.T.A. (Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia)
- Pan Euro Med (Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Egitto, Giordania, Isole Faer Oer, Autorità Palestinese, Siria, Libano)
- Western Balkans (Croazia, Fyrom, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Serbia e Moldavia)
- Sud Africa
- Messico
- Cile
- EPA (ex ACP)
- Ceuta e Melilla
- PTOM (Paesi e Territori d'Oltre Mare)
- SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate)
- Unione Doganale con Turchia, San Marino e Andorra
Certificati di origine preferenziale
L'origine preferenziale viene certificata con documenti rilasciati dalla Dogana, ovvero:
- EUR1
- Eur Med
- Form A (per SPG)
- ATR (Turchia - attesta lo status di libera pratica)
ovvero
- dichiarazione su fattura
- dichiarazione su fattura Eur Med

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