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Azioni sul documento

Carnet ATA - Casi particolari


Smarrimento o furto

In caso di smarrimento o furto di un Carnet ancora in corso di utilizzo (cioè quando le merci si trovano ancora all'estero), il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti autorità e presentarla alla Camera di Commercio, che provvederà a rilasciare un duplicato, dotato del numero di fogli necessari per completare le operazioni doganali.

Se il Carnet viene smarrito o rubato dopo la conclusione del viaggio,  il titolare dovrà comunque sporgere denuncia alle autorità competenti, dichiarando se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato.


Reimportazione ritardata

Se la reimportazione avviene entro un mese dal termine di scadenza, la dogana può consentire la reimportazione ritardata delle merci.

Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla dogana competente l’autorizzazione alla reimportazione, allegando alla domanda il benestare della Camera di Commercio emittente (rimessa in termini). Questo non esenta il titolare dall’eventuale pagamento di diritti doganali se le merci hanno lasciato in ritardo il territorio del paese estero.

Riesportazione dai paesi esteri dopo la data di scadenza

La riesportazione dopo tali termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere, ma può comunque costituire irregolarità e far sorgere l’obbligo del pagamento di diritti.


Carnet sostitutivo

Quando il Carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata entro i termini previsti, il titolare deve verificare se, nel paese in cui si trovano le merci, la dogana locale accetta un Carnet sostitutivo.

In tal caso può essere richiesta alla Camera di Commercio l’emissione di un Carnet sostitutivo prima della data di scadenza del Carnet originario. La validità massima del nuovo documento sarà di un anno dalla data di emissione. I due documenti dovranno essere presentati insieme per la necessaria convalida alla dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione ed alla dogana estera del paese dove si trova la merce.

La mancata regolarizzazione del Carnet "originario" da parte dell’Autorità estera costituisce motivo di irregolarità e impegna la responsabilità del titolare per il pagamento di eventuali diritti doganali esigibili.

L'emissione del Carnet sostitutivo è da considerarsi eccezionale. In nessun altro caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.

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