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Note sui nuovi diritti di segreteria del Registro Imprese

ultima modifica 22/07/2016 06:30
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D.Dirett. 10 febbraio 2006 - Pubblicato sulla G.U. del 17/02/2006 Importi in vigore dal 01/03/2006


NUMERO VOCE
Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita. 
1 In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.

I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 e successivi del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4.
Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%.
Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.

Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
2 Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica.
Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%.
Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.

2.1, 2.2
Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2008, di € 3,00 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 marzo 2008 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
3 Il diritto si applica per:
- comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività
- comunicazione dì apertura, modifica e cancellazione di unità locali
- cambio di domicilio delle persone in carica
- cessioni o affitti d'azienda
- trasferimento di sede all'interno dello stesso comune
- richieste di rettifica di atti e dati già iscritti

È esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche.

Per le imprese di cui alle leggi:
- legge n. 46/1990 - Imprese di installazione impianti
- legge n. 122/1992 - Imprese di autoriparazione
- legge n. 82/1994, D.P.R. n. 274/1997 - Imprese di pulizia
- legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 - Imprese di facchinaggio
il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00
4 Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale.
Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.

Per le imprese di cui alle leggi:
- legge n. 46/90 - Imprese di installazione impianti
- legge n. 122/1992 - Imprese di autoriparazione
- legge n. 82/1994, D.P.R. n. 274/1997 - Imprese di pulizia
- legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 - Imprese di facchinaggio
il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
6 Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte dei notaio 
9.1 Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di iscrizione di poteri personali, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo ai REA e certificazione dei gruppi 
9.3, 10.3
Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese 
 9.4
Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. il certificato con dicitura antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati 
14, 15,16, 20, 21, 22, 26, 27, 28
La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese 
9,11,12, 13, 14, 15,16
È esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante.
Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento dei diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
10, 17, 18,19, 20, 21, 22, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11,
29.12, 34.2
I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
11, 12, 13, 14, 15, 16, 34.1
I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico 
11.1, 17.1, 23.1
Si intende per visura ordinaria delle società di capitale il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni.
12.1, 18.1, 24.1
Si intende per visura ordinaria delle società di persone il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
13.1, 19.1, 25.1
Si intende per visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
11, 14, 17,
20, 23, 26
Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali. 
11.14, 17.14, 23.14
Si intende per fascicolo delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
14.1, 15.1, 16.1, 20.1, 21.1, 22.1, 26.1, 27.1, 28.1
Si intende per visura storica il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche. 
14.6, 15.5, 20.6, 21.5, 26.6, 27.5
Si intende per fascicolo storico il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
12, 15, 18, 21, 24, 27
Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti. 
12.11, 18.11, 24.11
Si intende per fascicolo delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
13, 16, 19, 22, 25, 28 Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA. 
17.18, 18.15, 19.6, 20.7, 21.6, 22.3
Si intende per modalità antecedenti le caratteristiche di contenuto informativo e di formato telematico del documento in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto di approvazione della presente tabella. Al fine di permettere gli adeguamenti tecnici da parte dei soggetti collegati direttamente al registro informatico, tale modalità sarà disponibile non oltre 12 mesi dalla data di vigenza dei presenti diritti.
 29
Gli importi sono differenziati per le tre tipologie di elenchi e a seconda che gli elenchi siano rilasciati allo sportello e da terminale remoto.
 31 L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo
 31.3
Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili.
La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
 33 Il diritto si applica:
1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa;
2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento (CE) n. 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
 34
I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio 


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