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Direttiva servizi: novità introdotte dal D.Lgs 147/2012

ultima modifica 12/08/2016 22:14
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in vigore dal 14 settembre 2012

Gazzetta UfficialeNella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30.8.2012 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 147/2012 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".

Il decreto legislativo, in vigore il 14 settembre 2012, introduce numerose novità, anche con riferimento a procedimenti di competenza o comunque collegati alla Camera di Commercio.

vedi il testo completo »

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito precisazioni sulle modalità applicative delle modifiche introdotte dal provvedimento con la circolare 3656/c del 12 settembre 2012. 

vedi il testo della circolare »

Si illustrano le principali novità: 

Commercio e somministrazione

  • sono stati modificati i requisiti morali per l'esercizio del commercio (al dettaglio e all'ingrosso) e della somministrazione..
  • è stata introdotta la figura del preposto nel commercio di prodotti alimentari e nella somministrazione di alimenti e bevande anche per le imprese individuali;
  • è stato precisato che i requisiti professionali, richiesti in caso di commercio al dettaglio, non sono necessari qualora l'attività abbia ad oggetto alimenti per animali;
  • il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetto al solo possesso dei requisiti morali (art. 5 D.Lgs 114/1988 modificato dall’art. 9 D.Lgs 147/2012).
  • è possibile esercitare nello stesso locale l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Somministrazione alimenti e bevande

  • L’apertura e il trasferimento sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti a SCIA da inviare al SUAP, ad eccezione di quelli ubicati nelle zone soggette a tutela identificati dal comune competente per territorio per le quali occorre apposita autorizzazione.

Commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati

  • L'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati non è subordinato ad alcuna specifica SCIA, ma è soggetto unicamente al rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al regolamento 852/2004/CE" (Regolamento europeo sull’igiene dei prodotti alimentari).

Vendita con incaricati a domicilio

  • L’attività è soggetta a SCIA da inviare a cura dell’impresa al SUAP del Comune competente;
  • gli incaricati, di cui si avvale l’impresa, devono possedere solo i requisiti morali e vanno comunicati all’autorità di pubblica sicurezza della sede dell’impresa che rilascia agli interessati apposita tessera di riconoscimento.
  • è stato precisato che non è agente di commercio colui che svolge tale attività in assenza di zona esclusiva, vincoli di durata o obblighi di svolgere l’attività promozionale in virtù di semplice autorizzazione scritta (art. 4 legge 173/2005) 

vedi scheda specifica »

Commissionario, mandatari, astatori

  • L’albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici è soppresso;
  • è attribuito al Comune l'obbligo di verificare (con poteri di inibizione dell'attività) se chi esercita tali attività sia in possesso dei requisiti morali richiesti;
  • l’eventuale provvedimento comunale di inibizione dell’attività è soggetto all’iscrizione nel REA. 

Facchinaggio

  • Si conferma che l’attività di facchinaggio è soggetta a SCIA da presentare al registro delle imprese;
  • l'attività non è più soggetta al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Sono, quindi, richiesti i soli requisiti morali di cui all’art. 7 del D.M. 221/2003.

Spedizioniere

  • Si conferma che l’attività di spedizioniere è soggetta a SCIA da presentare al registro delle imprese;
  • sono stati modificati i requisiti di capacità finanziaria richiesti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere;
  • oltre alle Commissioni per la tenuta dell'elenco, le cui funzioni sono passate alla Camera di commercio, viene soppressa anche la Commissione centrale, le cui funzioni vengono assicurate dal Ministero dello Sviluppo Economico

Acconciatori e estetisti

  • si conferma che le attività di acconciatore ed estetista sono soggette a SCIA da presentare al SUAP;
  • è stato introdotto l'obbligo di iscrizione al REA del responsabile tecnico per le attività di acconciatore ed estetista contestualmente alla SCIA di inizio attività.

Tintolavanderie

  • si conferma che l’attività di tintolavanderia è soggetta a SCIA da presentare al SUAP;
  • le lavanderia "a gettoni", cioè dotate esclusivamente di "lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni" sono soggette alla disciplina delle tintolavanderie (L. 84/2006), ad esclusione della designazione del responsabile tecnico

Stimatori e pesatori pubblici

  • Il Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici è soppresso.

Mediatore delle unità da diporto

  • Il Ruolo di mediatore delle unità da diporto è soppresso. 

Periti ed esperti

  • Si conferma il mantenimento del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio;
  • sono state soppresse le Commissioni per la tenuta del Ruolo e la Commissione centrale per l’esame dei ricorsi;
  • le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti sono attribuite al competente ufficio della Camera di commercio
  • il Ruolo dei periti e degli esperti deve essere pubblicato sul sito della Camera di Commercio. 
    Vedi gli iscritti al Ruolo

Magazzini Generali

  • l’apertura e variazione di un magazzino generale è soggetta a SCIA  da presentare, tramite ComUnica, al registro delle imprese che la trasmette allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

Molini

  • l'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare con comunicazione unica (ComUnica), al Registro delle imprese, il quale provvederà a trasmetterla immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio;
  • la licenza della Camera di Commercio è sostituita dalla SCIA che va inoltrata al SUAP del Comune competente per territorio;
  • non è più previsto il visto annuale sulle licenze camerali rilasciate fino ad oggi.

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