La Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
Cos'è la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è l'equivalente informatico della "classica" raccomandata con ricevuta di ritorno.Si tratta sostanzialmente di un messaggio di posta elettronica di cui vengono fornite le ricevute, aventi valore legale, di avvenuta spedizione e di avvenuta o mancata consegna. Per poter usufruire delle funzionalità di PEC, non è sufficiente una casella di posta normale, ma bisogna acquisire una casella (di PEC appunto) da un gestore di Posta Elettronica Certificata autorizzato.
per ulteriori approfondimenti »
Un elenco dei gestori pubblici di Posta Elettronica Certificata è disponibile sul sito del CNIPA ora DigitPA).
La PEC per le imprese societarie
L'art. 16, comma 6, del D.L. n° 185/2008, convertito nella legge n° 2/2009 prevede che "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ... Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria"
La previsione normativa detta due distinti obblighi per le imprese societarie:
- l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC
- l'obbligo di indicarla in occasione di una qualsiasi domanda di iscrizione al registro delle imprese (sia in sede di costituzione che in sede di modificazione) . Se tale occasione non si presenta, entro tre anni dalla entrata in vigore della norma (28 novembre 2011) l'impresa societaria dovrà, in ogni caso, effettuare una comunicazione apposita.
La adempimento è in esenzione di bolli e diritti.
Dal 1° aprile 2010 le imprese societarie che non avessero già provveduto ad iscrivere un indirizzo PEC nel registro delle imprese dovranno obbligatoriamente farlo in occasione della presentazione di una qualunque domanda di iscrizione di modificazione (ad esempio modificazione atto costitutivo, rinnovo cariche sociali ecc). Resta escluso il deposito del bilancio e la registrazione di dati REA (es. apertura unità locale, comunicazione di inizio, modificazione e cessazione di attività ecc.)
La PEC per le imprese individuali
L'art. 16, comma 11, del D.L. n° 185/2008, convertito nella legge n° 2/2009 ha espressamente abrogato il comma 4 dell'art. 4 del d.p.r. n° 68/2005 pertanto le imprese individuali non possono iscrivere il loro indirizzo PEC nel registro delle imprese.
La PEC nella Comunicazione Unica
Nel modello Comunicazione Unica (riq. 5) è necessario indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che sarà utilizzata solo per le comunicazioni relative all'adempimento.
Con la "Comunicazione Unica", infatti, il rapporto tra utente e pubblica amministrazione è solo informatico pertanto, per ogni pratica di ComUnica dovrà essere indicato un indirizzo di PEC al quale far pervenire le ricevute e le comunicazioni relative alla pratica stessa.
E' quindi necessario procedere come segue:
- le imprese societarie dovranno indicare nel modello di ComUnica un indirizzo PEC che può essere anche quello pubblicato nel registro delle imprese a norma dell'art. 16, comma 6 del d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009. Nel caso la società non abbia ancora provveduto ad iscrivere il proprio indirizzo PEC nel registro delle imprese dovrà farlo in occasione della prima pratica di ComUnica (modello S2 riq. 5). Per le società non è prevista l'attribuzione gratuita di un indirizzo PEC nell'ambito della "ComUnica" da parte della Camere di commercio.
- le imprese individuali dovranno indicare un indirizzo di PEC di cui sono munite e, nel caso ne fossero sprovviste la Camera di Commercio provvederà, a norma della'art. 8 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, ad assegnarne uno, a titolo gratuito, tramite la procedura di "ComUnica".
Tale indirizzo PEC avrà carattere provvisorio e validità limitata al tempo necessario per la trattazione della relativa pratica e non sarà iscritto nel Registro delle Imprese.
In ognuno dei due casi sopra descritti sarà sempre possibile indicare nel modello di Comunicazione Unica (sia nel riquadro 4 sia nel riquadro 5) l'indirizzo PEC dell'intermediario che ha curato la trasmissione della pratica in modo che il registro delle imprese e gli altri enti coinvolti nel procedimento possano comunicare eventuali richieste di integrazione o correzione direttamente all'intermediario stesso. Tale indicazione equivale ad una domiciliazione elettronica "speciale" ai sensi dell'articolo 47 del codice civile.

Home Page


