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Imposta di bollo sugli atti notarili trasmessi per via telematica

ultima modifica 28/07/2016 05:54
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Decreto Ministero Economia e Finanze del 22/02/2007 -

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22/02/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 51 del 02/03/2007, sono state modificate le tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
E' stata introdotta una nuova tariffa per gli atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali da sottoporre a registrazione mediante utilizzo di procedure telematiche.
I nuovi importi - si veda l'estratto sotto riportato - sono entrati in vigore dal 17/03/2007 e la modalità prescritta dal prescritto decreto sarà obbligatoria dal 01/06/2007.
Pertanto, fino ad allora, si potrà scegliere di inviare le istanze con la modalità fino ad ora utilizzata o avvalersi della nuova procedura inserendo nella distinta Fedra o FedraPlus gli estremi dell'assolvimento del bollo (assolto all'origine) indicando "assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.".
Tali estremi andranno altresì indicati in calce all'atto.


Estratto dall'art. 1 del DM 20-08-1992 (agg.  con il DM 22-02-2007)

(...)

 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:       1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonchè atti aventi natura dichiarativa  relativi ai medesimi diritti:     € 230,00;    
    2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel  registro delle imprese:     € 300,00;    
    3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici  registri immobiliari:     € 155,00;    
    4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:     € 225,00;    
    5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio   decreto 28 marzo 1929, n. 499):     € 125,00;    
    6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel  registro delle imprese:     € 195,00;    
 
    1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:    
      1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese:     € 156,00;      
      2) per le procure, deleghe e simili:     € 30,00;      
      3) per gli atti di cessione di quote sociali:     € 15,00;      
      4) per tutti gli altri atti:     € 45,00

1- ter.  Domande, denunce  ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del  registro delle imprese ed  inviate per via telematica  ovvero presentate su supporto  informatico ai sensi  dell'articolo 15, comma 2,  della legge 15 marzo 1997, n.  59: per ciascuna domanda,  denuncia od atto   
a) se presentate da ditte  individuali € 42,00   (dal 1 gennaio 2008 € 17,50)
b) se presentate da società  di persone € 59,00  
c) se presentate da società  di capitali € 65,00
   


vedi il testo integrale del decreto 22-02-2007 »


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