Bilanci di società in liquidazione
Artt. 2490 e 2487bis CC
Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 2490c.c. rispettando le modalità previste dal DPCM 10/12/2008 e successivo comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. n. 48 del 27/02/2009) relativo al formato XBRL.
Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori va allegata copia in formato PDF/A dichiarata "corrispondente ai documenti conservati presso la società" della documentazione prevista dall'art. 2487bis terzo comma e cioè:
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una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (la data di riferimento è quella di iscrizione nel registro imprese);
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un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (es: con data effetto scioglimento 20/10/2005 il rendiconto dovrebbe essere dal 01/01/2005 al 20/10/2005);
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il verbale di consegna dei libri sociali e dei documenti precitati;
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una dichiarazione del liquidatore con cui si impegna a rendere accessibili a chiunque i libri sociali, specificando il luogo di tenuta degli stessi;
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eventuali osservazioni da parte dei liquidatori.

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