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Nuovo adempimento del Curatore previsto dall'art. 29 c.6 del D.L. n. 78/2010

ultima modifica 21/07/2016 04:06
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In vigore dal 31 maggio 2010

Il comma 6, dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge n. 122/2010, prevede che il curatore fallimentare comunichi entro i 15 giorni successivi all'accettazione dell'incarico tramite 'Comunicazione Unica', i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Compilazione della modulistica

La pratica va predisposta come segue:

Per le società compilazione di un modello S3 riquadro 10, codice atto A15 (procedure Concorsuali) e  data atto corrispondente a quella dell'invio della domanda.
Per le imprese individuali compilazione di un mod. I2 riq. 10

Al fine di adempiere alla disposizione sopra citata, nel campo riquadro 10  vanno indicati gli elementi già previsti dall'art. 92 L.F (come modificato dall'art. 17 del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n. 221) ed in particolare:

Tribunale: luogo - n. provvedimento: n. fall. - data provvedimento: data sentenza
data udienza esame stato passivo: --/--/-- - data termine domanda ammissione: --/--/--
luogo udienza: ------ - Giudice delegato: Nome --- Cognome ---- -
Ulteriori informazioni: indicare
eventuali ulteriori informazioni di utilità alla trasmissione della domanda di ammissione al passivo.

Non deve essere compilato l'INT/P del curatore, in quanto la sua nomina è già stata comunicata al registro imprese dalla cancelleria del Tribunale.

Allegare il modello NOTE nel quale indicare la data di accettazione dell'incarico.
La comunicazione va effettuata oltre che al Registro Imprese anche all'Agenzia delle Entrate tramite apposita modulistica IVA, oppure compilando L'INTERCALARE IVA tramite software Fedra.

Allegati

Non va allegato l'avviso ai creditori.

Diritti

L'adempimento è esente da bollo e soggeto a diritti di segreteria di euro 10,00.
E' necessario indicare in distinta "ESENTE BOLLO"

vedi le modalità di sottoscrizione Pratiche Telematiche »

Consulta il Registro Imprese


 


 

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