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Regolarizzazione diritto annuale 2017

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ultima modifica 13/11/2017 11:15

Modalità integrazione diritto annuale 2017 entro il 30 novembre

Regolarizzazione diritto annuale 2017

www.dirittoannuale.camcom.it

A seguito dell'aumento del 20% della misura del diritto annuale 2017 per adesione a progetti strategici come previsto dal decreto MISE del 22 maggio scorso, si esplicitano di seguito le modalità per la regolarizzazione del pagamento relativo alla quota 2017.

L'articolo 1, comma 6, del decreto 22 maggio 2017 prevede che "Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435".

Alla luce del comma 6 sopra citato, pertanto, le imprese che hanno provveduto, all'entrata in vigore del decreto 22 maggio 2017 (28 giugno 2017) al pagamento del diritto al netto della maggiorazione, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre c.a. senza applicazione di alcuna sanzione.

La possibilità concessa con il decreto 22 maggio 2017 per tali imprese di effettuare il conguaglio a completamento del diritto annuale complessivamente dovuto per l'anno 2017 non deve, comunque, essere intesa come proroga dei termini di versamento; pertanto restano immutati i termini di ravvedimento ad oggi vigenti.

Si riportano i seguenti casi esemplificativi:

Caso A: imprese che hanno già versato, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, al netto dell'incremento di cui al citato decreto 22 maggio 2017

Tali imprese verseranno con le previste modalità, senza alcuna sanzione, il conguaglio dovuto per l'incremento - ai sensi del decreto 22 maggio 2017 - della misura del diritto annuale per il 2017, entro il 30 novembre 2017.

Caso B: imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari

Tali imprese, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2017 (diritto base + incremento).

Caso C: imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che, alla data del 1° dicembre 2017 hanno omesso il versamento della maggiorazione di cui al citato decreto 22 maggio 2017.

Tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2017 con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n 54. In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.

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