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Autoriparazione (Legge 122/92)

ultima modifica 12/12/2019 17:48
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Prorogato al 4 gennaio 2023 il termine per la regolarizzazione ed abilitazione per l'attività di meccatronica

Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992 (disciplina degli autoriparatori) che ha introdotto la nuova sezione della meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto.

Le imprese iscritte risultanti avere l'abilitazione sia per la sezione meccanica-motoristica sia per la sezione  elettrauto in capo al medesimo responsabile tecnico, hanno avuto l'aggiornamento automatico di tali informazioni nella relativa visura e certificato camerale.

La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018. Con la  legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018  - è stata modificata la legge n. 224/2012  prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023
Si evidenzia che, entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all’esercizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, qualora non possano dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per entrambe le soppresse sezioni della legge n.122/1992, devono frequentare un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione che consente l'estensione dell'abilitazione alla parte mancante. In mancanza di tale regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa - quindi dal 4 gennaio 2023 - il responsabile tecnico che non abbia provveduto a tale estensione della abilitazione alla meccatronica non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.

La Legge n. 224/2012 ha previsto per la persona preposta alla gestione tecnica delle sola attività attività di meccanica-motoristica o di elettrauto ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 - quindi nata entro il 4 gennaio 1958 - che possa proseguire tali attività - senza la necessità  di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Chiarimenti in merito alle modifiche introdotte alla legge n. 224/2012 sono contenute nella circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3706/c del 23/05/2018


novitpicc.jpgCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124"a decorrere dall' 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione.

Dal 01/07/2017 per iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle imprese per i controlli di competenza.

In particolare si segnala che per l'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE con impatto acustico:
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale dovrà essere presentata una SCIA Unica al SUAP competente;
b) in caso di emissioni superiori ai limiti di zonizzazione dovrà essere presentata una SCIA condizionata al SUAP competente.

SI CONSIGLIA DI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL COMUNE DI RIFERIMENTO.

Vedi anche REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ ECONOMICHE DAL 1° luglio 2017

 

L'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992 e D.P.R n. 558/99 art. 10, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).

Gli autoriparatori che devono ottenere l'abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.

E' richiesta l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.

NOVITA' DAL 5 GENNAIO 2013

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita "MECCATRONICA".
Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:

  • meccatronica;
  • carrozzeria;
  • gommista

Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto.

L’art. 3 della Legge 224/2012 contiene disposizioni in merito alla fase transitoria della nuova disciplina:
1.    le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
2.    le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999.
3.    Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto  cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività  fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Requisiti per lo svolgimento di attività di autoriparazione

L'esercizio dell'attività di autoriparazione presuppone la designazione del responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992.

Requisiti personali
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere i seguenti requisiti personali:

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
  • non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;

Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia"  tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.

Requisiti tecnico professionali
Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (essere titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • Laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Laurea in Fisica e Ingegneria chimica)
  • Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Diploma di maturità  professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - Diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - Diploma di Perito Industriale Meccanico)
  • Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e  da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Iter

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della  Comunicazione Unica, al Registro Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.

Pratiche online3Per la trasmissione telematica, la denuncia di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98,  possibilmente in unico file, firmata digitalmente dal presentante.

 

 

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