Semplificazione delle procedure di gestione dell'Albo artigiani
Determinazione del Conservatore in vigore dal 18 luglio 2007
Il Conservatore del Registro delle Imprese con Determinazione n. 48 del 18 luglio 2007, immediatamente esecutiva, ha disposto la semplificazione di alcune procedure che riguardano le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane ed annotate nel Registro.
Gli interventi di revisione e semplificazione delle procedure sono stati effettuati con l’obbiettivo di evitare sia l’ulteriore comunicazione all’Albo delle imprese artigiane di dati già denunciati al Registro Imprese ma che non incidono sulla qualifica artigiana dell’impresa, sia di evitare l’ulteriore comunicazione al Registro delle Imprese di dati inerenti l’esercizio dell’attività che sono già stati denunciati all’Albo dall’impresa artigiana.
In tale ottica di semplificazione sono state individuate alcune tipologie di eventi per cui, a seconda dei casi, è sufficiente la presentazione di una sola denuncia o domanda al Registro delle Imprese oppure all’Albo delle imprese artigiane.
La semplificazione riguarda le seguenti tipologie di eventi:
A) non dovranno presentare ulteriore denuncia all’Albo imprese artigiane le società iscritte che abbiano depositato al Registro delle Imprese gli atti per modificazioni concernenti: 1) la durata della società - 2) la scadenza degli esercizi - 3) l’ammontare dei conferimenti - 4) le cessioni di quote fra i soci, tranne che per le società a responsabilità limitata con pluralità di soci - 5) l’oggetto sociale di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice - 6) le modificazioni concernenti la durata, la scadenza degli esercizi, l’oggetto sociale di società cooperative e consorzi - 7) le modifiche al capitale e scadenza degli esercizi di società a responsabilità limitata con unico socio - 8) i progetti e le delibere di fusione e scissione - 9) l’istituzione, variazione e cessazione di sedi secondarie e unità locali.
La semplificazione prevista dal punto 9 riguarda anche le imprese individuali
B) nel caso di decesso del titolare di impresa individuale iscritta all’Albo artigiani ma solamente annotata nel Registro delle Imprese, il provvedimento di cancellazione dall’Albo determinerà analogo effetto anche ai fini della cancellazione dell’annotazione dal Registro.
C) nel caso in cui l’impresa individuale iscritta all’Albo artigiani svolga esclusivamente attività compatibili con le caratteristiche previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 443/85 e risulti iscritta anche nella sezione speciale o ordinaria del Registro delle Imprese, la sola denuncia di cancellazione presentata all’Albo motivata “per cessazione di ogni attività esercitata” (o simile) ne determinerà la cancellazione anche dalla sezione del Registro delle Imprese senza la necessità di una ulteriore denuncia a quest’ultimo;
D) nell’ipotesi in cui solo alcune delle attività svolte dall’impresa individuale avessero le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 443/85 (perchè, ad esempio, l’impresa svolge anche attività commerciale), la sola denuncia di cancellazione dall’Albo – in cui si dovrà indicare con precisione le attività cessate oppure con dicitura “cessazione di ogni attività artigiana” o analoga - determinerà il mantenimento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese con l’indicazione delle attività residue di matrice “non artigiana”;
E) alle denunce di variazione delle attività presentate all’Albo artigiani dalle società iscritte si applicheranno per analogia i principi di semplificazione enunciati nei punti C) e D), consentendo così l’aggiornamento dei dati annotati nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) senza la necessità di una ulteriore denuncia al Registro delle Imprese con il modello telematico “S5”. In particolare, la società che - analogamente all’ipotesi contemplata dal punto C)- svolga esclusivamente attività “artigiana” e solo nella sede legale, presentando la denuncia di cancellazione dall’Albo imprese artigiane per “cessazione di ogni attività” (o con dicitura simile), risulterà inattiva nella posizione del Registro delle Imprese, oltre che cancellata dall’Albo.
Analogamente all’ipotesi del punto D) la società che denunci la cancellazione dall’Albo motivata dalla cessazione delle sole attività “artigiane” vedrà cancellate queste attività dalla posizione del Registro delle Imprese, permanendo comunque l’esercizio di quelle residue.
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