Nuove modalità per l'Albo imprese artigiane dal 16 maggio 2011
Con l'insediamento della Commissione Regionale per l'artigianato avvenuta il 16 maggio 2011 è divenuta pienamente operativa la riforma di settore introdotta dalla legge regionale n. 1/2010
Per tale motivo le informazioni contenute nella sezione del sito dedicata all'Albo delle imprese artigiane saranno aggiornate in funzione della nuova normativa e delle disposizioni che perverranno dalla Regione, titolare della competenza in materia. Nel frattempo si invita a fare riferimento alle informazioni contenute nella sezione Registro delle Imprese
Rimangono invariati i requisiti generali per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane previsti dalla legge quadro n. 443/1985, per i quali restano valide le indicazioni già fornite nel sito.
Sono già disponibili le informazioni in merito alle nuove modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'attività di acconciatore ed estetista e la nuova modulistica per:
- richiesta dell'abilitazione professionale per l'attività di acconciatore
- richiesta dell'abilitazione professionale per l'attività di estetista
- richiesta di ammissione al corso per estetista
In funzione della modifica normativa intervenuta, è modificato lo schema dell'autocertificazione del possesso dei requisiti artigiani contenuta nelle denunce che hanno rilevanza ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa.
Sono stati adeguati gli strumenti informatici utilizzati per la realizzazione delle pratiche telematiche, con l'integrazione nella struttura della pratica telematica della nuova autocertificazione, resa obbligatoria, delle caratteristiche "artigiane" dell'impresa.
Tale nuova autocertificazione dei requisiti artigiani e' già integrata nel programma Starweb .
Chi utilizza il programma FedraPlus o altri programmi di compilazione deve unire come allegato il modello di autocertificazione debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante. Nel caso in cui la pratica non sia firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante, il modello deve essere sottoscritto con firma autografa da questi e trasmesso in PDF/A unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

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