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Iscrizione - Modifica - Cancellazione all'Albo imprese artigiane

ultima modifica 18/07/2016 04:13
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Modalità di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

Dal 16 maggio 2011, con la piena attuazione della legge regionale n. 1/2010, la dichiarazione del possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane viene presentata con la Comunicazione Unica, che è rivolta al Registro Imprese ed al REA anche nel caso in cui l'impresa eserciti unicamente l'attività "artigiana".

L' art. 3 legge reg. 1/2010 dispone che dalla data di invio della Comunicazione Unica, purchè questa sia formalmente corretta e contenente le autocertificazioni richieste per la dichiarazione dei requisiti artigiani, l'impresa aquisisce immediatamente la qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione nella sezione provinciale dell'Albo regionale delle imprese artigiane.

In tale prospettiva si è reso necessario l'adeguamento dei moduli di autocertificazione dei requisiti artigiani da allegare alla pratica. A tal fine è stato predisposto un modulo contenente autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti necessari per l'acquisizione della qualifica artigiana. Il modello intercalare AA di autocertificazione, che verrà identificato nelle pratiche telematiche con il codice "C18"(*vedi nota). Tale modello è generato automaticamente dal programma Starweb, mentre chi utilizza il software Fedra Plus od  analoghi programmi di compilazione delle pratiche dovrà unire il modello debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale come allegato alla pratica.

(*nota) - Il modello informatico "C18" è attualmente in fase di approvazione nelle sue specifiche tecniche e non è al momento disponibile.

Il modello intrcalare AA è però già stato approvato dal competente ufficio della Regione quale dichiarazione autocertificativa la cui presenza è essenziale per la regolarità della Comunicazione Unica rivolta all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane. Per tale motivo si invita sin d'ora ad utilizzarlo, allegandolo sia alle pratiche di iscrizione che alle pratiche inerenti fatti modificativi di interesse per l'Albo delle imprese artigiane.

Per le modalità di presentazione in via telematica delle pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione all'Albo Imprese Artigiane si rinvia alla sezione Comunicazione Unica.

 

Successivi adempimenti dell' impresa iscritta all'Albo imprese artigiane - modifiche e cancellazione

Per le modifiche e le cessazioni permane il termine ordinario dei 30 giorni dall'evento previsto per la la denuncia presso il Registro delle Imprese, il REA e l’Albo delle Imprese Artigiane.

L’impresa artigiana che dichiara una modifica anagrafica nel Registro delle Imprese assolve all'obbligo di denuncia della variazione anche nei confronti dell’Albo. Questo ovviamente se l'evento modificativo denunciato al Registro delle Imprese non comporti la perdita dei requisiti artigiani, perchè in tal caso si dovrà presentare anche la comunicazione di cancellazione dall'Albo imprese artigiane.

In generale la comunicazione all’Albo delle Imprese Artigiane degli eventi della vita dell'impresa già iscritti nel Registro Imprese non è obbligatoria a meno che questi non implichino l'acquisto o la perdita dei requisiti artigiani perchè, in tal caso, vi è l'obbligo di presentare all'Albo la comunicazione d'iscrizione o di cancellazione. La  Commissione Regionale per l'Artigianato svolge i propri compiti di vigilanza sul settore delle imprese artigiane utilizzando il costante flusso dei dati informativi trasmessi telematicamente dal Registro delle Imprese.

Vi sono eventi modificativi dell'impresa per le quali l'iscrizione nel Registro Imprese non è prevista ma che, avendo rilevanza per l'Albo delle Imprese Artigiane, devono essere appositamente denunciati.

In attesa che la Commissione Regionale per l'Artigianato emani specifiche direttive su quali siano gli eventi modificativi dell'impresa cheabbiano rilevanza esclusivamente per l'Albo imprese artigiane, a titolo di esempio e senza pretesa di completezza si possono indicare:

  • variazione dei partecipanti al lavoro, anche a seguito di modifiche della compagine societaria per l'ingresso o l'uscita di soci;

Consulta il Registro Imprese


 


 

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