Estetista
- Disciplina dell’attività di estetista -
Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Legge Regionale 4 agosto 1992 n. 32
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale qualificazione va richiesta prima di presentare domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane tramite l’apposita modulistica e con dimostrazione dei requisiti previsti dalla Legge n. 1/90.
Requisiti professionali (art. 3)
- - corso regionale di qualificazione della durata di due anni con un minimo di 900 ore annue;
- un corso di specializzazione della durata di un anno o un anno di inserimento presso una impresa di estetista; - - apprendistato (come da contratto di categoria) presso una impresa di estetista;
- un anno di lavoro qualificato, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista;
- corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista; - - attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a tre anni come dipendente o collaboratore familiare, svolto nel quinquennio antecedente allo svolgimento del corso di formazione teorica;
- corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche precedentemente acquisite presso l’impresa di estetista
Attività complementari
- centro abbronzante
- massaggi
Attenzione
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune in cui ha sede l’impresa.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.
Accesso ai corsi di specializzazione
All'Albo Imprese Artigiane può essere richiesta anche l'ammissione ai corsi di formazione teorico-pratica previsti dall'art. 3 comma 1 lettere b) e c) della Legge 1/90.
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