Qualifica di estetista ed ammissione ai corsi di formazione professionali
Nuova procedure e nuova modulistica per riconoscimento qualifica di Estetista e per l'ammissione ai corsi professionali
Dal 16 maggio 2011, con la piena attuazione della legge regionale n. 1/2010, sono cessate le funzioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.).
Di conseguenza sono cessate le competenze attribuite alle C.P.A. per il rilascio delle certificazioni inerenti:
- il riconoscimento dell'abilitazione professionale per l'attività di estetista (legge n. 1/1990)
-il riconoscimento dei requisiti pe l'ammissione ai corsi professionali per l'attività di estetista (legge n. 1/1990 e Legge regionale n. 32/1992 )
Queste competenze sono ora attribuite al Servizio Regionale istituito dalla Legge regionale n. 1/2010 .
Poichè il Servizio Regionale ha sede in Bologna presso la Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo a Regione Emilia-Romagna, per agevolare gli utenti ed in attesa vengano attuate procedure in linea con la vigente normativa regionale, la Camera di Commercio ha concordato con la Regione di continuare a ritirare allo sportello Registro Imprese/REA le domande di rilascio della certificazione professionale o della ammissione ai corsi professionali.
La Camera di Commercio provvederà ad inviare al Servizio Regionale le domande pervenute ed contattare l'utente per il ritiro, sempre presso lo sportello Registro Imprese/REA, della certificazione rilasciata dal suddetto Servizio.
Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di estetista
Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Legge Regionale 4 agosto 1992 n. 32
La richiesta del certificato di abilitazione professionale per l'attività di estetista va presentata con il modulo predisposto dalla Regione.
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
dimostrazione dei requisiti previsti dalla Legge n. 1/1990.
I requisiti professionali prescritti dall' art. 3 della legge n. 1/1990 sono:
A) aver superato un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
B) oppure un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
C) oppure un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla letteraB). Il periodo di attività non inferiore ai tre anni deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera B).
Attenzione
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata d'inizio attività) allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui si svolge l'attività.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.
Ammissione ai corsi di formazione teorico-pratica
La richiesta della certificazione per l'ammissione ai corsi di formazione teorico-pratica previsti dall'art. 3 comma 1 lettere B) e C) della legge n. 1/1990 e funzionali alla successiva richiesta di certificazione della abilitazione professionale deve essere presentata con il modulo predisposto dalla Regione.
L'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi professionali è prevista dall'art. 2 - primo periodo del comma 4 - della legge regionale n. 32/1992 e sue successive modifiche.
Secondo le indicazioni fornite dalla Regione, i moduli di richiesta dei due tipi di certificati dovranno essere presentati con queste modalità:
1) la richiesta deve essere accompagnata da due marche da bollo da € 14,62 (una per la richiesta ed una per il certificato) e dalla fotocopia integrale e leggibile di un documento d’identità valido, contenente la firma autografa dell’interessato;
2) devono essere versati € 5.00, per diritti di segreteria, pagabili:
a] tramite versamento su c/c postale n° intestato a Camera di Commercio di Ferrara causale: richiesta certificato qualificazione professionale estetista / richiesta per l'ammissione al corso di estetista
b] tramite pagamento per contanti o bancomat allo sportello Registro Imprese/REA
L'originale dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegato al modulo di richiesta della certificazione.

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