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Sanzioni - Albo Imprese Artigiane

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ultima modifica 03/10/2023 12:55
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Sanzioni dell'Albo Imprese Artigiane

Termini di deposito

Le domande e le denunce all'Albo Imprese Artigiane devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere.

In caso di presentazione della domanda di iscrizione di nuova impresa l’avvio dell’attività può essere solo contestuale alla presentazione della Comunicazione Unica.
In caso di successiva acquisizione dei requisiti per l'iscrizione, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento.

Importi

La Legge Regionale n. 1 del 09/02/2010 ha stabilito che le sanzioni per ritardata od omessa presentazione di domande all'Albo delle Imprese Artigiane ammontano a:

EVENTOIMPORTO SANZIONE
Iscrizione € 500 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all'evento)
Modificazione/Cancellazione € 333,33 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione      (31° giorno successivo all'evento)

Per le modifiche si applica la sanzione per le violazioni avvenute fino al 21/06/2011, per le imprese solo annotate all'Albo Artigiani. Da tale data tutte le imprese artigiane sono iscritte anche al Registro delle Imprese, pertanto non si applicano più le sanzioni artigiane per le modifiche, in quanto, con l'avvio della Comunica, si considerano assorbite dalle modifiche del Registro delle Imprese e quindi, in caso di ritardo, si applicano solo le sanzioni previste per il Registro delle Imprese.

In base alla direttiva regionale del 20/07/2011, in caso di cancellazione contestuale dall'Albo delle Imprese Artigiane e dal Registro delle Imprese, viene applicata solo la sanzione del Registro delle Imprese.

Le domande tardive riguardanti l'inizio/cessazione dell'attività e l'iscrizione/cancellazione dall'Albo Artigiani di ditte individuali o di società già iscritte inattive o che restano iscritte inattive al Registro delle Imprese, sono soggette all'applicazione della doppia sanzione, cioè sia la sanzione artigiana che quella del Registro Imprese/R.E.A.

Recapito Verbali

I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:

SOGGETTORECAPITO VERBALI
Impresa individuale all'indirizzo p.e.c./alla residenza del titolare
Società alla residenza degli amministratori ed all'indirizzo p.e.c. o alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano.

In presenza di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) valido e attivo, i verbali vengono spediti a tale indirizzo per i titolari di ditte individuali e per le società. Per gli amministratori/legali rappresentanti vengono inviati all'indirizzo p.e.c. della società solo se hanno eletto domicilio presso la sede legale della società. Per le imprese cancellate non vengono notificati all'indirizzo p.e.c., ma sempre alla residenza o sede legale fisica.

Modalita' di pagamento

Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento

oppure

  • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

L’importo della sanzione e le spese di procedimento (€ 22,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa,  utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.

Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.

Termini di pagamento

Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

Prescrizione - Rimborsi

Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24/11/1981, " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

Le violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e Albo delle Imprese Artigiane sono violazioni istantanee, che si compiono allo scadere del termine previsto ( es.31°g.), ma con effetti permanenti, pertanto i cinque anni decorrono dalla cessazione degli effetti permanenti, cioè dal momento dell'adempimento (data domanda).
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Il diritto all'accertamento delle violazioni non è soggetto a prescrizione.

 

In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso alla CCIAA di Ferrara utilizzando l'apposito modello.

vedi Modello per il rimborso dei diritti di segreteria/sanzioni »

Atti difensivi

Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Contenzioso/ Verifiche Amministrative della CCIAA di Ferrara e Ravenna, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso.

Consulta il Registro Imprese


 


 

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