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Qualifica di acconciatore

ultima modifica 18/08/2017 17:29
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Procedura per il riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore

Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore

newonline.jpgAttenzione: dal 29 ottobre 2012 la valutazione del possesso dei requisiti professionali è di competenza del SUAP  (Sportello Unico per le Attività Produttive ). Poichè l'esercizio dell'impresa di acconciatore è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata d'inizio attività) al SUAP del Comune in cui si svolge l'attività, essa dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti professionali  in capo alla persona preposta quale responsabile tecnico.

Legge 17 agosto 2005 n. 174

La legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"  ha modificato la normativa previgente, sostituendo alle figure professionali di "Parrucchiere per uomo e per donna" e "Barbiere" quella dell' '"ACCONCIATORE", che comprende tutti i trattamenti e servizi volti a migliorare o conservare l'aspetto estetico dei capelli e della barba.

Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 15 del D.Lgs. 147 del 6 agosto 2012, sono state abrogate le disposizioni contenute nella Legge 14 febbraio 1963 n. 161 relative alle modalità di conseguimento dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio dell'attività di acconciatore. La Regione a tale proposito ha redatto una pagina informativa dei percorsi formativi ammessi per ottenere la qualificazione professionale di acconciatore.

Nella modifica operata dall'art. 15 del del D.Lgs. 147 del 6 agosto 2012 è inoltre disposto che, contestualmente alla trasmissione della Segnalazione certificata di inizio dell'attività (S.C.I.A.), si deve dichiarare al Registro delle Imprese chi è il responsabile tecnico per l'attività  di acconciatore. Questo dato viene iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (R.E.A.) dell'impresa.

Con nota del 19 ottobre 2012 la Regione ha disposto che dal 29 ottobre 2012 il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di acconciatore  venga accertato dal S.U.A.P. al quale è presentata la Segnalazione certificata d'inizio dell'attività (SCIA). Nel documento allegato alla  nota regionale sono riepilogati i presupposti per il riconoscimento dei requisiti professionali.

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