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Qualifica di acconciatore

Nuove procedure e modulistica per il riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore

Dal 16 maggio 2011, con la piena attuazione della legge regionale n. 1/2010, sono cessate le funzioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.).

Di conseguenza sono cessate le competenze attribuite alle C.P.A. per il rilascio del certificato di abilitazione professionale per l'attività di acconciatore

Queste competenze sono ora attribuite al Servizio Regionale istituito dalla  Legge regionale n. 1/2010 .

Poichè il Servizio Regionale ha sede in Bologna presso la Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo  a  Regione Emilia-Romagna, per agevolare gli utenti ed in attesa vengano attuate procedure in linea con la vigente normativa  regionale, la Camera di Commercio ha concordato con la Regione di continuare a ritirare allo sportello Registro Imprese/REA  le domande di rilascio della certificazione professionale per l'attività di acconciatore.

La Camera di Commercio provvederà ad inviare al Servizio Regionale le domande pervenute ed contattare l'utente per il ritiro, sempre presso lo sportello Registro Imprese/REA, della certificazione rilasciata dal suddetto Servizio.

La richiesta del certificato di abilitazione professionale per l'attività di acconciatore va presentata con il modulo predisposto dalla Regione.

Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore

Legge 14 febbraio 1963 n. 161 - Legge 17 agosto 2005 n. 174

La legge n. 174 del 17 agosto 2005 definisce la nuova "Disciplina dell'attività di acconciatore": pertanto, dalle attività di "Parrucchieri per uomo e per donna" e "barbiere" si passa alla figura dell'"ACCONCIATORE" che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.

Ai sensi dell’art. 7, fino alla data indicata dalla futura legge regionale di attuazione, continua ad essere applicata la legge n. 161/1963 e successive modificazioni.

Tutti coloro che alla data del 17/09/2005 hanno maturato i requisiti per ottenere l'abilitazione professionale di "Parrucchiere per uomo e donna" hanno diritto al rilascio del certificato di abilitazione di "acconciatore".

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge (17/09/2005) sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo e per donna, assumono di diritto l'abilitazione di acconciatore.

Coloro che risultano intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni.

Attenzione

L’esercizio dell’attività di acconciatore è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata d'inizio attività) allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui si svolge l'attività.

 

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