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Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane

Da presentare entro 30 gg dall'evento

Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana sono:

  • avere  per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
  • l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
  • l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
  • il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
  • possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro 443/85.


L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane

  • impresa individuale;
  • S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
  • S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.r.l.  con pluralità di soci, purchè la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  • Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane:

  • è costitutiva dell’impresa artigiana;
  • è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
  • comporta l’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana.

vedi documentazione da presentare per l'iscrizione »

Iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane per le imprese che esercitano attività regolamentate.

Per le imprese che esercitano l'attività nel settore impiantistica di cui alla legge n. 46/90, di autoriparazione di cui alla legge n. 122/92, di facchinaggio di cui al D.M. n. 221/03, di pulizia di cui alla legge n. 82/94, è necessario allegare la Denuncia di Inizio Attività comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali.

 

vedi attività impiantistica »
vedi attività di autoriparazione »
vedi attività di pulizia »
vedi attività di facchinaggio »

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane per le imprese individuali che esercitano l’attività di LAVORI EDILI

Nella seduta del 23/05/2005 la Commissione ha disposto di acquisire ulteriori elementi informativi dalle imprese individuali che chiedano l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per l’esercizio dell’attività di “lavori edili”.
A tale scopo è stato predisposto un modulo che le imprese individuali dovranno utilizzare per l’autocertificazione in via sostitutiva di tali elementi ed in particolare:

  • la descrizione dettagliata delle attrezzature possedute e la relativa documentazione d’acquisto;
  • l’eventuale possesso di titoli di studio e di corsi di formazione professionali attinenti l’attività;
  • le informazioni sulle precedenti esperienze professionali svolte presso imprese del settore con l’esatta indicazione degli estremi identificativi delle stesse.
  • la descrizione dei lavori avviati o conclusi con l’indicazione dei committenti.

Si avvisa che nel caso in cui l’ istanza d’iscrizione pervenga priva di tali elementi conoscitivi o con indicazioni eccessivamente generiche la Commissione, con deliberazione del 3 agosto 2006, ha stabilito che potrà essere adottato il provvedimento di immediato rifiuto della domanda senza ulteriore attività istruttoria.

Si fa presente che la Camera di Commercio procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Iter delle domande di iscrizione

La domanda viene esaminata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.) e, esperite anche direttamente tutte le verifiche che si rendessero necessarie e l’esame della documentazione presentata, verrà deliberata l’iscrizione.

La C.P.A. deve dare notifica all’interessato entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di un eventuale diniego di iscrizione. La mancata comunicazione entro tale termine vale quale accoglimento della domanda stessa.

Contro le deliberazioni della C.P.A. è possibile presentare ricorso presso la Commissione Regionale per l’Artigianato istituita presso la sede della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione.

La C.P.A. può dare avvio alla procedura di iscrizione d’ufficio delle imprese che, essendone tenute, non abbiano presentato regolare domanda.



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