Mediatori
Sono Agenti d'Affari in mediazione coloro i quali mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legati ad alcuna di esse da rapporto di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza, le disposizioni valgono pure per coloro che intendono esercitare la mediazione anche in modo occasionale o discontinuo.
La normativa prevede le seguenti categorie di agenti d'affari in mediazione:
- agenti immobiliari
- agenti merceologici
- agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili ed aziende
- agenti in servizi vari
NORMATIVA
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - entrata in vigore 8 maggio 2010: ha modificato la normativa preesistente, in particolare, gli artt. 25, 73,80 e 85.
TALE NORMATIVA HA SOPPRESSO IL RUOLO DEGLI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE
strong>Sono soppressi anche i tesserini di iscrizione al Ruolo degli Agenti d'affari in mediazione. I tesserini non verranno più rilasciati e quelli già consegnati non verranno più rinnovati. Il tesserino è sostituito da una visura o da un certificato attestante il possesso dei requisiti.
SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - sostituisce la "dichiarazione inizio attività" (nuova formulazione art. 19 della legge 241/90) che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di inizio attività". In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato , salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima. Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa. L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione di attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.
- Art. 1754 c.c.
- Legge n.39 del 3.2.1989
- D.M. 21.02.1990 n.300 - regolamento su materie e modalità esame mediatori
- D.M. 21.12.1990 n.452
- D.M. 7.10.1993 n.589
- Legge n.57/01 art.18
- Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19
- D. Lgs. 26.03.2010, n. 59
ESAMI MEDIATORI
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO (Ufficio Attività Regolamentate) DELLE DOMANDE PER SOSTENERE ESAME MEDIATORI, COMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, SCADE IL:
18 MAGGIO 2012
VALE ESCLUSIVAMENTE LA DATA DI ARRIVO IN CAMERA DI COMMERCIO DELLA DOMANDA COMPLETA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (ANCHE VIA FAX AL N° 0532 / 783845 o trasmessa da casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della Camera di Commercio - protocollo@fe.legalmail.camcom.it).
PER LE DOMANDE SPEDITE PER POSTA NON AVRA' ALCUN VALORE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE ACCETTANTE.
SI CONSIGLIA DI INDICARE NELLA DOMANDA D'ESAME UN NUMERO DI FAX AL QUALE FAR PERVENIRE LA LETTERA DI CONVOCAZIONE PER DETTO ESAME.
(Coloro che non hanno superato la prova d'esame possono domandare di sostenerla nuovamente ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della notifica dell'esito dell'esame precedente).
DAL GIORNO 08 SETTEMBRE 2010 SI ACCETTANO DOMANDE ESAME MEDIATORI SOLO DA CANDIDATI RESIDENTI IN PROVINCIA DI FERRARA
MODULISTICA, INCOMPATIBILITA', REQUISITI E SANZIONI
- Dichiarazione inizio attività (Mod. M1): per il solo riconoscimento dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione, per persone fisiche o società;
- Per ogni legale rappresentante di società diverso dal sottoscrittore del corrispondente modello principale (Mod. M2)
- Per denunce di modifica / cancellazione Mod M3
- Domanda per sostenere l'esame abilitante presso la Camera di Commercio (mod. M4)
Modifica e cancellazione
- La comunicazione di modifica o di cancellazione deve essere presentata alla Camera di Commercio utilizzando il mod. M3 presente nella sezione modulistica di questo sito.
- Alla domanda di modifica vanno allegate le attestazioni di versamento di diritti di segreteria pari a 10 € da versare sul c/c postale 14926448 intestato a Camera di Commercio di Ferrara o in contanti o tramite bancomat presso l'Ufficio Attività Regolate.
- Il modello M3 deve essere presentato all'Ufficio Attività Regolate solo da coloro che sono iscritti al Ruolo Agenti d'affari in Mediazione o abilitati secondo la nuova normativa e che al contempo non risultano iscritti al Registro delle Imprese.
Incompatibilità
- L'esercizio dell'attività di mediazione di cui alla legge 39/89:
- è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici (fatta eccezione dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) ad esclusione delle imprese di mediazion;
- è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, esclusa la mediazione comunque esercitata (anche mediazione creditizia) e l'attività di amministratore di condominio.
- è preclusa inoltre a coloro che sono qualificati agenti e rappresentanti di commercio.
Requisiti
Generali
- maggiore età
- cittadinanza italiana o della Comunità Europea ovvero stato di cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado
N.B. per le società i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle stesse.
Morali
- non essere stato sottoposto a misure antimafia
- non essere stato dichiarato fallito o condannato per reati di cui all'art. 2 legge n.39/89
Professionali
- aver frequentato uno specifico corso di formazione (attualmente, nella provincia di Ferrara, i corsi sono tenuti da I.S.C.O.M., via Baruffaldi 18, Ferrara, tel. 0532 - 234.229 / 273) e successivamente avere superato l'esame presso una Camera di Commercio, diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
Sanzioni
L'esercizio abusivo della professione è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 7500,00 ad un massimo di € 15000,00 (art. 1 comma 47 - L. 296/2006).
Il mancato deposito di moduli o formulari di cui l'agente si avvale per l'esercizio della propria attività è punito con la sanzione di € 1549,38 (art. 21 comma 1 - D.M. 452/90).
L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con la sanzione di € 516,46 (art. 21 comma 2 - D.M. 452/90).

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