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Regolamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di lavoro autonomo per i cittadini extracomunitari

ultima modifica 26/07/2016 03:57
2.425

Allegato alla deliberazione della Giunta Camerale n. 187 del 11/07/2000

PREAMBOLO

La Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara visti:

  1. l’art. 26 del D.Lgs. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero”;
  2. l’art. 39 del D.P.R. 394/99, “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 286/98”
  3. la circolare del Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato n. 3484/C del 4/04/2000, avente ad oggetto “D.Lgs. 268/98, art. 6 e D.P.R. n. 394/99, art. 39 – Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari”.

 

approva il presente regolamento:

 

Art. 1 – Ambito di applicazione. Definizioni

1. Il presente regolamento si applica nei casi e nei limiti previsti dall’art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 39, commi 1,2,3 e 7 del D.P.R. n. 392/1999, e dispone in merito alla trattazione e allo svolgimento dei sotto elencati procedimenti amministrativi relativi a:

  1. rilascio, a seguito di istanza dell’interessato, di dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, o licenza, o l’iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara è individuata , da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente.
  2. rilascio, a seguito di istanza dell’interessato, di una attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero, che intenda far ingresso nel territorio dello Stato, ovvero sia già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di una attività lavorativa, deve dimostrare per avviare un’attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese



2. Nel presente regolamento con il termine “Camera” si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara, la dicitura “nulla osta” è sempre riferita al procedimento amministrativo di cui alla precedente lettera a) del presente articolo e la dicitura “attestazione dei parametri finanziari” è sempre riferita al procedimento amministrativo di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 2 – Termini dei procedimenti.

1. Il termine entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi di cui all’art.2 del presente regolamento è fissato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in giorni 60 dalla data di ricevimento della relativa istanza, salvo particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio.

Art. 3. Dichiarazione di cui al punto a) dell’art.1 – Nulla osta

1. La Camera di Commercio rilascia il nulla osta allo straniero limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerali sono tenuti, per legge o per regolamento, all’accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, in assenza o carenza dei quali non è consentito l’esercizio dell’attività.

2. Il nulla osta non viene rilasciato per quelle attività “libere” per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni o denunce di inizio attività, la Camera è, comunque, tenuta a specificare tale circostanza.

3. Il nulla osta attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del titolo abilitativi o autorizzatorio legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo e conterrà anche l’attestazione dei parametri finanziari ritenuti necessari per lo svolgimento dell’attività.

Art. 4 – Attestazione dei parametri finanziari di cui al punto b) dell’art. 1


1. L’attestazione di parametri finanziari consiste nell’astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale con un’unica somma espressa in lire o in euro.

2. La Camera non è tenuta a verificare l’effettiva disponibilità delle risorse economiche e non è tenuta al rilascio dell’attestazione dei parametri finanziari nei seguenti casi:

  1. nel caso di possesso, da parte dello straniero, di “titolo” di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tal caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto “titolo” ai fini del subentro dell’interessato nell’esercizio dell’attività indicata. Tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;
  2. nel caso di consulenti anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  3. nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d’opera di società o cooperative;
  4. nel caso di stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi che, consentono l’esercizio di attività lavorativa.

 

Art. 5 – Procedimento per il rilascio dell’attestazione dei parametri finanziari


1. La domanda di rilascio dell’attestazione dei parametri finanziari necessari per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese deve contenere un’autodichiarazione dell’interessato dalla quale risultino i seguenti elementi di costo connessi all’esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:

  1. costi per immobili (acquisto o locazione)
  2. costi per macchinari ed impianti
  3. costi per attrezzature
  4. costi diversi (contratti di fornitura – scorte)

2. Il parametro finanziario, definito di volta in volta, a seconda della natura delle varie attività, sarà la risultanza dei seguenti ordini di costi o spese:

  1. sommatoria dei costi per l’esercizio dell’attività di impresa sopraspecificati;
  2. costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento tasse imposte valutate nella somma minima di Euro 2.066,00 nel caso di società tale parametro verrà rideterminato in considerazione del numero e della tipologia dei soci;
  3. costi individutati, acquisendo nel caso, anche il parere delle associazioni di categoria con riferimento alle attività più ricorrenti, in modo da rilevare i costi minimi, ritenuti necessari per l’inizio della relativa attività.

Tale parametro dovrà essere coerente con la natura dell’attività che si intende svolgere, con la presumibile, relativa organizzazione del lavoro nonché con la forma giuridica prescelta.

3. La dichiarazione farà esplicita menzione del fatto che, ai parametri finanziari così determinati, gli organi preposti alla verifica dell’effettivo possesso delle relative risorse economiche, si dovranno aggiungere gli eventuali oneri per l’avviamento tra i quali ricadono anche quelli connessi alle spese di sostentamento, così come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 286/98.

Consulta il Registro Imprese


 


 

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