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Norme di comportamento del mediatore

Ispirate al codice deontologico approvato dall’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane Approvate dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 19/9/2005

 

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

  1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve
    mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in
    tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare
    la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

  2. Il conciliatore deve comunicare (1) qualsiasi circostanza che
    possa inficiare la propria indipendenza (2) e imparzialità (3) o che
    possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità(4).
    Il conciliatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire,
    in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e
    rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di
    rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle
    proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un
    atteggiamento imparziale e/o neutrale.

  3. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio
    dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed
    espressamente accettato:

    • le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;

    • il ruolo del conciliatore e delle parti;

    • gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.

  4. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo
    con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla
    tipologia della controversia.

  5. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

  6. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.


_______________________________________
Note:

(1)      Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questo possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

(2)     Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

(3)     Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

(4)     Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

 

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