Indennità per il servizio di mediazione
Indennità di cui al Decerto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 come modificato dal Decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145
TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell'articolo 16 del D.M. n. 180/2010, l'indennità di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è determinata sulla base della seguenti voci:
- SPESE DI AVVIO di € 40,00 oltre iva al 21%
- SPESE DI MEDIAZIONE in base al valore della lite
SPESE DI AVVIO
Le spese di avvio sono comunque dovute nella misura di € 40,00 + IVA al 21% e sono da versare a cura della parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva costituita dalle spese di avvio e dalle spese di mediazione. (Circolare 20 dicembre 2011 del Mnistero della Giustizia - Dipartimento degli affari di giustizia "Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011")
SPESE DI MEDIAZIONE
Le spese di mediazione sono rapportate al valore della lite e sono da versare a cura di ciascuna parte prima dell'incontro di mediazione.
Gli importi delle spese di mediazione sono differenziati a seconda che si tratti di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010 oppure di controversie di altra tipologia (controversie rientranti nella mediazione volontaria, subfornitura, telecomunicazioni) e possono essere modificate in alcuni casi particolari come previsto dal tariffario.
Per la mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010 gli importi sono ridotti di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti scaglioni, come previsto da Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, art. 16 comma 4 lett. d) come modificato dall'art. 5, comma 1 lett.b) del Decreto Ministeriale 6 luglio 2011, n. 145.
| VALORE DELLA LITE |
SPESE PER CIASCUNA PARTE oltre alle spese di avvio (mediazione volontaria, subfornitura, telecomunicazioni) | SPESE PER CIASCUNA PARTE NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1 D.LGS 28/2010 oltre alle spese di avvio |
|---|---|---|
| fino a € 1.000,00 |
€ 78,65 (€ 65,00 oltre IVA al 21% | € 52,43 (€ 43,33 oltre IVA al 21%) |
| da € 1.001,00 a € 5.000,00 |
€ 157,30 (€ 130,00 oltre IVA al 21%) | € 104,87 (€ 86,67 oltre IVA al 21%) |
| da € 5.001,00 a € 10.000,00 |
€ 290,40 (€ 240,00 oltre IVA al 21%) | € 193,60 (€ 160,00 oltre IVA al 21%) |
| da € 10.001,00 a € 25.000,00 |
€ 435,60 (€ 360,00 oltre IVA al 21%) | € 290,40 (€ 240,00 oltre IVA al 21%) |
| da € 25.001,00 a € 50.000,00 |
€ 726,00 (€ 600,00 oltre IVA al 21%) | € 484,00 (€ 400,00 oltre IVA al 21%) |
| da € 50.001,00 a € 250.000,00 |
€ 1.210,00 (€ 1.000,00 oltre IVA al 21%) | € 806,67 (€ 666,67 oltre IVA al 21%) |
| da € 250.001,00 a € 500.000,00 |
€ 2.420,00 (€ 2.000,00 oltre IVA al 21%) | € 1.210,00 (€ 1.000,00 oltre IVA al 21%) |
| da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 |
€ 4.598,00 (€ 3.800,00 oltre IVA al 21%) | € 2.299,00 (€ 1.900,00 oltre IVA al 21%) |
| da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 |
€ 6.292,00 (€ 5.200,00 oltre IVA al 21%) | € 3.146,00 (€ 2.600,00 oltre IVA al 21%) |
| oltre € 5.000.000,00 |
€ 11.132, 00 (€ 9.200,00 oltre IVA al 21%) | € 5.566,00 (€ 4.600,00 oltre IVA al 21%) |
MANCATA ADESIONE DELLA/E CONTROPARTE/I
Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento le spese di mediazione (sia che si tratti di mediazione obbligatoria che volontaria), da versare a cura della parte che ha attivato la mediazione, oltre alle spese di avvio, sono stabilite nelle seguenti misure fisse:
€ 40,00 (+ Iva al 21%) per il primo scaglione (fino a 1.000,00 euro)
€ 50,00 (+Iva al 21%) per i restanti scaglioni (da 1.001,00 euro in avanti)
CASI DI AUMENTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE:
1) per tutte le tipologie di mediazione (sia volontaria che obbligatoria)
aumento obbligato in misura del 10% in caso di successo della mediazione;
2) solo per mediazioni volontarie:
- aumento obbligato del 20% in caso di formulazione della proposta (tale aumento non si applica alle mediazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010);
- aumento facoltativo del 20% in casi di particolare importanza, complessività o difficoltà dell'affare (tale aumento non si applica alle mediazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010).
CASI IN CUI IL VALORE RISULTI INDETERMINATO
Qualora il valore risulti intederninato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alla parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
ALTRE DISPOSIZIONI SULLE SPESE
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell'indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D. LGS. N. 28/2010, IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE A CIASCUNA PARTE E' RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA FINO A CONCORRENZA DI € 500,00. IN CASO DI INSUCCESSO DELLA MEDIAZIONE, IL CREDITO DI IMPOSTA E' RIDOTTO ALLA META'.

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