Conciliazioni in materia di telecomunicazioni e in materia di subfornitura
CONCILIAZIONE IN MATERIA DI SUBFORNITURA
L´articolo 10 della legge 192/98 prevede l´obbligo di tentare la conciliazione presso le Camere di Commercio prima di adire il giudice competente; in caso di controversia, bisognerà quindi rivolgersi alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede il subfornitore e presentare domanda di conciliazione.
COME SI ATTIVA
La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti oppure singolarmente dalla parte che ne ha interesse. In quest´ultima ipotesi la Segreteria del Servizio di conciliazione invita la parte nei cui confronti è proposta la domanda ad aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione entro il termine di 15 giorni. In caso di adesione verrà designato il conciliatore e fissato l'incontro e dovranno essere corrisposte le spese di conciliazione come da tariffario sotto riportato.
Secondo quanto stabilisce la legge, la procedura si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

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