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Conciliazioni in materia di telecomunicazioni e in materia di subfornitura

 

CONCILIAZIONE IN MATERIA DI SUBFORNITURA

L´articolo 10 della legge 192/98 prevede l´obbligo di tentare la conciliazione presso le Camere di Commercio prima di adire il giudice competente; in caso di controversia, bisognerà quindi rivolgersi alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede il subfornitore e presentare domanda di conciliazione.

COME SI ATTIVA
La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti oppure singolarmente dalla parte che ne ha interesse. In quest´ultima ipotesi la Segreteria del Servizio di conciliazione invita la parte nei cui confronti è proposta la domanda ad aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione entro il termine di 15 giorni. In caso di adesione verrà designato il conciliatore e fissato l'incontro e dovranno essere corrisposte le spese di conciliazione come da tariffario sotto riportato.
 Secondo quanto stabilisce la legge, la procedura si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Domanda di conciliazione in materia di subfornitura

Tariffe per il servizio

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