Art. 7 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti
Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio.