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Art. 6 - Nomina degli arbitri

ultima modifica 22/07/2016 05:31
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Le controversie sono risolte da un arbitro unico nominato dalle parti o da un collegio con un numero dispari di arbitri.
In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, è previsto un arbitro unico.
Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, è previsto un collegio arbitrale composto da tre membri.
Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il collegio arbitrale è costituito dal numero dispari di arbitri superiore.  
Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un arbitro unico lo nominano di comune accordo entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato. Se le parti non si accordano l’arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale, tra gli iscritti all’elenco di cui al successivo art. 8.
Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga risolta da un collegio composto da tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro nella domanda o nella risposta; se una delle parti non provvede, la nomina compete, entro 15 giorni dal deposito della domanda ovvero della risposta, alla camera arbitrale che lo individua tra gli iscritti all’elenco di cui al successivo art. 8.
Il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato, entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione della nomina degli arbitri, dalla Camera Arbitrale, tra gli iscritti all’elenco di cui al già citato art. 8, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse o gli arbitri già nominati a dover scegliere il terzo arbitro entro un termine stabilito dalla Camera Arbitrale.
Qualora le parti non procedano alla nomina entro il termine stabilito, il terzo arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale  tra gli iscritti all’elenco di cui all’art. 8.

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