Art. 5 - Deposito e trasmissione degli atti
Le parti devono depositare gli atti e documenti presso la segreteria della Camera Arbitrale in un originale per la Camera Arbitrale e in tante copie quante sono le parti e gli arbitri.
Se non è diversamente previsto dal regolamento, la segreteria della Camera Arbitrale trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi, gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata ovvero con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.