Art. 4 - Domanda riconvenzionale
Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare, a pena di decadenza, presso la segreteria della Camera Arbitrale una memoria di replica entro 15 giorni dalla ricezione della memoria di risposta.
La segreteria della Camera Arbitrale trasmette la memoria di replica dell’attore al convenuto.