Art. 3 - Risposta del convenuto
Il convenuto entro 15 giorni dalla notifica della domanda dovrà depositare, presso la segreteria della Camera Arbitrale, la propria memoria sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri previsti o prevedibili, due copie per ciascuna controparte ed una per la segreteria, la quale provvede a trasmetterla, con raccomandata a/r o tramite ufficiale giudiziario, alla controparte entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la segreteria della camera arbitrale.
La risposta deve contenere:
- il nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed in nome dei legali rappresentanti;
- la replica e l’eventuale domanda riconvenzionale e l’indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
- la nomina dell’arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
- l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell’accordo compromissorio;
- il nome, l’indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l’eventuale elezione di domicilio;
- l’indicazione delle prove richieste;
- ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta l’arbitrato prosegue in sua assenza.