Art. 2 - La domanda arbitrale
La parte che intende promuovere un procedimento arbitrale rituale o irrituale dovrà depositare, presso la segreteria della Camera Arbitrale, una domanda sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri, due copie per ciascuna controparte ed una per la segreteria, la quale provvede a trasmetterla, con raccomandata a/r o tramite ufficiale giudiziario, alla controparte entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la segreteria della camera arbitrale.
La domanda deve contenere:
- il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l’indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
- la nomina dell’arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
- il compromesso o la clausola compromissoria;
- l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell’accordo compromissorio;
- il nome, l’indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l’eventuale elezione di domicilio;
- l’indicazione delle prove richieste;
- ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.