Art. 20 - Regole generali
Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all’arbitro devono essere applicate anche all’ipotesi in cui operi un Collegio di arbitri.
Il riferimento, nel presente regolamento, ad attribuzioni della Camera Arbitrale deve essere inteso, sulla base di quanto disposto dallo Statuto, al Consiglio Arbitrale.
La domanda arbitrale, la memoria di risposta nonché il lodo, sono soggetti alle disposizioni fiscali sull’imposta di bollo e sull’imposta di registro.
E' fatto salvo quanto disposto dall’art. 814 del codice di procedura civile.
Il presente regolamento troverà applicazione per tutti i procedimenti arbitrali instaurati dopo l’entrata in vigore del medesimo.