Art. 1 - Accordo compromissorio
Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) che contiene l’espressione “arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara”, o altra equivalente, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità all’art. 825 del codice di procedura civile; si fa luogo invece all’arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell’arbitro (anch’essa comunemente denominata lodo) avente valore esclusivamente contrattuale fra le parti, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso.
Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l’esistenza dell’accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell’arbitro, la Camera Arbitrale valuta se dare seguito al procedimento.
Nel caso in cui le contestazioni sorgano successivamente alla nomina dell’arbitro, sarà quest’ultimo a decidere.
Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all’arbitrato da svolgersi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, la domanda di arbitrato può essere presa in considerazione purché entrambe le parti sottoscrivano un’integrazione del compromesso o della clausola.
Se l’arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, la Camera Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un collegio.