Art. 17 - Contenuto del lodo
Il lodo deve avere per oggetto tutti i punti della controversia motivati.
E’ valido il lodo sottoscritto dall’arbitro o dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
Gli arbitri con la decisione liquidano le spese di difesa delle parti.
Gli arbitri determinano, altresì, nella decisione, in relazione ai principi della soccombenza e/o dell’equità secondo il tipo di arbitrato, a quale parte incomba l’onere dei pagamenti e/o in quale proporzione fra di esse, fissando il termine per i relativi pagamenti.