Art. 16 - Forma del lodo
Il lodo è deliberato dall’arbitro a maggioranza dei voti ed è redatto per iscritto, in tanti originali quante sono le parti più una per la segreteria della Camera Arbitrale e deve avere tutti i requisiti di cui all’art. 823 cpc.
L’arbitro può sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui la firma è stata apposta.
Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione.
Gli arbitri inviano, senza indugio, il lodo sottoscritto alla segreteria della Camera Arbitrale.
La segreteria della Camera Arbitrale trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento del lodo, gli esemplari sottoscritti in originale a ciascuna parte con plico raccomandato con avviso di ricevimento.