Art. 14 - Regole di procedura
In mancanza di norme del regolamento, l’arbitro ha la facoltà di disciplinare il provvedimento nel modo che ritiene più opportuno, purchè sia garantito il principio del contraddittorio.
L’arbitro esperisce tra le parti un tentativo di conciliazione.
In caso di mancata conciliazione, l’arbitro fissa dei termini per presentare documenti e memorie e per replicare.
L’arbitro fissa la prima riunione allargata alle parti che possono farsi rappresentare da un procuratore.
Le parti devono assicurare la presenza di testimoni ammessi nel luogo e nel giorno fissato per l’audizione; se l’arbitro consente, i testimoni possono essere ascoltati in una successiva udienza.
L’arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all’autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge; può procedere all’assunzione di mezzi di prova d’ufficio o su richiesta di parte.
Chiusa l’istruttoria, l’arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte e fissare un’udienza per la discussione orale.
L’arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in forma scritta.
L’udienza deve essere fissata dall’arbitro con congruo preavviso. Le parti possono comparire, se convocate, di persona o tramite rappresentanti.
Se una parte non si presenta senza dare valida giustificazione, l’arbitro procede con l’udienza dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata.
Delle attività dell’arbitro, quando sono presenti le parti, testi o consulenti, viene redatto un verbale.
Nel caso in cui le parti si accordino sulla composizione amichevole della controversia, nel corso del procedimento viene redatto un apposito verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dall’arbitro.
Se l’accordo è soltanto parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia non ancora risolti in via amichevole.
Salvo quanto previsto per il lodo, l’arbitro decide con ordinanza. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Le ordinanze sono redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del collegio arbitrale. Le ordinanze sono revocabili.