Art. 12 - Sostituzione degli arbitri
In caso di morte, incapacità, rinuncia, inerzia, ritardo o negligenza si provvede alla sostituzione dell’arbitro, con le stesse modalità previste per la nomina, salvo quanto previsto immediatamente a seguire.
Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza più specificatamente la Camera Arbitrale effettua un richiamo; se nonostante il richiamo, l’arbitro non adempie alle sue funzioni, dopo averlo sentito, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
L’eventuale compenso dell’arbitro sostituito è definito dalla Camera Arbitrale tenendo conto dell’attività fino a quel momento svolta.
Spetta all’arbitro, appena nominato, disporre l’eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.